Art. 24.
(Ambito di applicazione).

      1. Il presente capo disciplina il procedimento per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera dei funzionari di pubblica sicurezza.
      2. L'accordo negoziale stipulato ai sensi del comma 1, da attuare secondo le modalità e per le materie indicate dal presente capo, è recepito con decreto del Presidente della Repubblica.
      3. L'accordo negoziale recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per gli aspetti economici a decorrere dal termine di scadenza previsto dal vigente accordo negoziale e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del successivo accordo.
      4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei Ministeri alla

 

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contrattazione collettiva e si verte su materie diverse da quelle indicate nell'articolo 26 e non disciplinate per il personale della carriera di questore da specifiche disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.